Nuovo regolamento Sanimoda nell’industria della Moda

Approvato dal C.d.A. del 21 gennaio 2022 il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda (Sanimoda).

Il suddetto regolamento si applica ai lavoratori dei seguenti CCNL:
– Tessile e Abbigliamento
– Occhiali e occhialeria
– Calzaturiero
– Spazzole, Pennelli e Scope
– Penne, Matite e articoli affini
– Pelletteria
– Giocattoli e modellismo
– Concerie Industriali.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i suddetti CCNL, con lavoratori iscritti al Fondo
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
– a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
– a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l’Azienda con continuità.
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l’iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei suddetti CCNL.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL elencati all’art. 1 del presente Regolamento, l’iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall’Azienda con il contratto che prevede l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l’iscritto esce dalla copertura sanitaria.
La quota di contribuzione è a carico dell’Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
a. 20/01 per il primo trimestre dell’anno (gennaio, febbraio, marzo)
b. 20/04 per il secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno)
c. 20/07 per il terzo trimestre dell’anno (luglio, agosto, settembre)
d. 20/10 per il quarto trimestre dell’anno (ottobre, novembre, dicembre).
La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.

EDILIZIA LAZIO: Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Firmato il 7/4/2022, tra la Regione Lazio e le Parti sociali del settore Edile, il Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Il presente Protocollo sottoscritto il 7 aprile 2022, ha natura sperimentale e produce effetti dalla data di stipula.
Esso ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile nella regione Lazio e di contrasto al fenomeno del caporalato, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.

Premesso che in edilizia svolgono un ruolo attivo gli Enti Bilaterali costituiti ai sensi e per gli effetti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritta tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, le Parti convengono che i CCNL a cui si deve far riferimento siano quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali.
Ciò posto, il Protocollo si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritta dalle parti sociali nazionali e della contrattazione integrativa Territoriale a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, per le lavorazioni edili, così come definite dalla sfera di applicazione dei CCNL richiamati, sia in ambito privato che pubblico.

I contenuti del presente Protocollo saranno recepiti nella norma di attuazione dell’art. 14 della LR 18/2019.

Chiarimenti sull’ordinamento contabile degli ETS

A seguito dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 5 aprile 2022, n. 5941, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative in ordine all’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, sia con riguardo alle ODV e alle APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2 del Codice.

Per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. Per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, co. 5, lett. c) D.M. n. 106/2020). Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello recato dal già citato D.M. n. 39/2020. Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno, si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), in coerenza con l’orientamento espresso nella ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale. Sovviene al riguardo prevalentemente l’esigenza di non gravare l’ente di un sovraccarico di oneri amministrativi – sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneità del fine informativo – che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS.
Per le medesime motivazioni, gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell’iscrizione al RUNTS, qualora la relativa costituzione avvenga nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi è necessità di ricorrere alla deroga qualora l’ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.
Il profilo temporale viene altresì in rilievo nel caso degli ETS il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare (come ad esempio avviene per gli enti il cui esercizio decorre dal 1° settembre): orbene, alla luce del dettato dell’articolo 3 del D.M. n. 39/2020, in tema di efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nell’esempio sopra riportato, l’ETS deve predisporre il primo bilancio conforme alla modulistica al 31 agosto 2021, poiché l’inizio del proprio esercizio (1°settembre 2020) è successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020, avvenuta, come già ricordato, in data 18 aprile 2020.
L’avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post – trasmigrazione riguardanti le ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri di settore è destinato ad impattare sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.
Il richiamato principio di trasparenza sorregge altresì il deposito dei bilanci delle ONLUS che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo la procedura declinata nell’articolo 34 del D.M. n. 106/2020. Pertanto, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio) il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell’ente entro 90 giorni dall’iscrizione.
Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Codice: in questo caso, si deve considerare già cogente l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS ( o, in alternativa, qualora l’ETS non disponga di un proprio sito internet, su quello della rete associativa cui esso aderisce, secondo quanto previsto dal § 7 del D.M. n. 75 del 4 luglio 2019) entro la prescritta data del 30 giugno 2022. Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella nota di questa Direzione n. 11029 del 3 agosto 2021.

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per omessa vigilanza

L’omessa adozione delle idonee misure protettive e l’insufficiente controllo e vigilanza circa l’uso delle stesse da parte del dipendente costituisce inadempimento agli obblighi protettivi del datore e pone in capo a questi in via esclusiva la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (Cassazione, Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227).

La Corte d’appello territoriale ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro nei confronti della società datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di una somma prevista a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno.
Nello specifico, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di vigilanza dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal lavoratore, di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo lavoratore); avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni operate dalla Corte territoriale, secondo la quale, nonostante la sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), risultava accertata la responsabilità del datore di lavoro, in quanto questi non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi; risultava, altresì,essere stata accertata la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa l’ impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello.
Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull’adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.

La Corte, inoltre, pronunciandosi su ulteriore motivo di ricorso, col quale la società aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel determinare discrezionalmente l’entità del danno, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, sia ammessa la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni raggiunte nel giudizio di secondo grado, secondo cui la lesione del diritto alla salute, nel caso in questione, ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, potendosi dunque ritenere ravvisabile in capo al lavoratore una elevata personalizzazione, in quanto lo stesso aveva subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato.

Quota di servizio contrattuale per il CCNL Agenzie immobiliari

Con la retribuzione del mese di aprile deve essere effettuato il versamento della quota trimestrale di servizio contrattuale all’’EBNAIP, l’Ente Bilaterale del CCNL degli agenti immobiliari

ll funzionamento di tali prestazioni è assicurato da un contributo indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale, fissato nella misura dell’ 1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
– 0,30% a carico dei lavoratori;
– 1,60% a carico dei datori di lavoro;
La QSC nella sua interezza fa parte della retribuzione ordinaria al lavoratore.
– una Quota Forfetaria obbligatoria di € 12,00 mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
Detta quota determina l’adesione contrattuale dell’impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa a favore del legale rappresentante dell’impresa datoriale, soggetto che deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione all’EBNAIP e che, nel caso di variazione, deve essere oggetto di comunicazione all’EBNAIP tramite l’indirizzo PEC ebnaip@pec.it.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro pari all’ 1,90% della retribuzione mensile come sopra calcolate e la Quota Forfetaria, saranno versate trimestralmente sul c/c intestato a EBNAIP – ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI presso l’ISTITUTO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.:

coordinate IBAN: IT67Y0538703224000035325223.
Il versamento della QSC dovrà essere effettuato trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento specificando:
– QSC riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l’anno relativo;
– il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;
– la denominazione e il codice fiscale dell’impresa datoriale;
Il versamento della Quota Forfetaria deve essere effettuato trimestralmente separatamente dalla QSC, ma in concomitanza del versamento della stessa, specificando:
– Quota Forfetaria di € 36,00 riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l’anno relativo;
– la denominazione e il codice fiscale dell’impresa datoriale;
– il cognome, il nome e il codice fiscale del legale rappresentante.
In concomitanza, va obbligatoriamente effettuata la registrazione dei versamenti del trimestre nell’area riservata del sito web dell’EBNAIP.
Le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

L’azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell’azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno.
Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all’EBNAIP.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti e il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
Una volta effettuata l’adesione al CCNL con l’iscrizione al sito e/o una volta iniziati i versamenti, nell’ipotesi di successivi mancati versamenti della QSC, il datore di lavoro è tenuto a versare obbligatoriamente all’EBNAIP gli importi arretrati non corrisposti, comprese le Quote Forfetarie non versate.In tale ipotesi, se sarà stata effettuata al lavoratore la ritenuta in busta paga pari allo 0,30% della retribuzione, il mancato versamento configura come inadempienza nei confronti del dipendente.Pur aderendo al CCNL, nell’ipotesi della mancata registrazione del dipendente e quindi del mancato versamento della QSC, il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente l’importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto.