I nuovi criteri per calcolare l’ISEE nel 2025

Sono state apportate modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 14 gennaio 2025, n. 13)

Tra le principali modifiche, viene introdotta la definizione di “DSU precompilata“. Inoltre, sono apportate modifiche significative agli articoli riguardanti il calcolo dell’ISEE, con l’introduzione di nuove disposizioni che escludono dal reddito complessivo i trattamenti percepiti per disabilità e stabiliscono modalità specifiche per la detrazione dei canoni di locazione. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nel calcolo dell’ISEE, specialmente per le famiglie in affitto.

 

All’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, il comma 4 viene sostituito dal seguente: “4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2”.

 

Le modifiche agli articoli 5 e 6 evidenziano un cambiamento nella considerazione dei redditi e del patrimonio mobiliare, con l’introduzione di un nuovo comma che esclude specifici titoli di Stato e libretti di risparmio dal calcolo del patrimonio mobiliare fino a un limite di 50.000 euro. Questo aspetto è cruciale per evitare che famiglie con risparmi modesti siano penalizzate nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

L’articolo 9 del nuovo D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, introduce la possibilità di calcolare un “ISEE corrente“, che consente di riflettere variazioni significative nella situazione economica delle famiglie in tempi più ravvicinati rispetto alla DSU ordinaria.

L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

  • una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4;

  • l’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f).

Inoltre, il documento stabilisce che l’ISEE corrente avrà validità di 6 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, potrà essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. L’ISEE corrente, calcolato con tali modalità, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.

 

Le modifiche, poi, apportate dal nuovo D.P.C.M. all’articolo 10 del D.P.C.M. n. 159/2013 riguardano le modalità di presentazione della DSU, enfatizzando l’importanza della modalità precompilata, che dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE.

 

Vengono introdotte anche modifiche relative all’accesso delle donne a prestazioni sociali agevolate, con un innalzamento della soglia ISEE per beneficiare di tali misure. In particolare, all’articolo 13 al comma 3, le parole: “dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” sono così sostituite: “dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro”.

 

Infine, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

CCNL Cinematografia: in corso le assemblee per l’approvazione dell’ipotesi di accordo

Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria con Slc-Cgil

A seguito della firma dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale degli esercizi cinematografici, avvenuta il 23 gennaio 2025, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno indetto le assemblee nei luoghi di lavoro per permettere ai lavoratori di visionare i contenuti dell’accordo e votare sull’eventuale approvazione.
Le due sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate durante la lunga trattativa. Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria, sottolineando come la Slc-Cgil abbia inizialmente condiviso il percorso negoziale per poi, inaspettatamente, cambiare idea e non sottoscrivere l’accordo.
Le organizzazioni sindacali hanno tuttavia ribadito la necessità di non rimandare oltre le legittime aspettative dei lavoratori del settore, sottolineando come un mancato rinnovo contrattuale porterebbe solo a un inutile protrarsi delle trattative, senza reali benefici per i lavoratori.
Pertanto hanno annunciato l’avvio delle assemblee nei luoghi di lavoro per la votazione dell’ipotesi sottoscritta, nonchè l’organizzazione di due assemblee territoriali, con collegamento a distanza, per raggiungere anche le piccole realtà lavorative del settore.

CCNL Abbigliamento Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 200,00 euro

Incrementi retributivi, Una Tantum e welfare contrattuale per gli impiegati del settore

In data 18 febbraio Uniontessile-Confapi e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne e spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli della piccola industria, relativo al triennio 2024-2027. Il CCNL, infatti, era scaduto il 31 marzo scorso e interessa 52mila addetti ai lavori impiegati in circa 6.000 piccole e medie imprese. 
Per quanto concerne la parte economica, l’accordo prevede un aumento sui minimi di importo pari a 200,00 euro al 4° livello, diviso in 3 tranches:
100,00 euro dal 1° gennaio 2025;
60,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° gennaio 2027
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2025, per il 1° livello è previsto un aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9,00 euro. Viene riconosciuta anche l’Una Tantum di importo pari a 100,00 euro; mentre, sul welfare contrattuale è previsto un aumento dello 0,10% del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi. Aumentano anche le percentuali del lavoro straordinario diurno al 27% per i settori occhiali e giocattoli. 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto normativo sono stati effettuati interventi, tra le altre cose, su: conservazione del posto di lavoro, malattia, permessi, maturazione rateo ferie. 
L’ipotesi verrà sottoposta e votata nelle assemblee per l’approvazione. 

ADI e SFL: le modalità attuative delle novità della Legge di bilancio 2025

Illustrate le ricadute delle nuove previsioni normative riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 595).

L’INPS ha comunicato le modalità di attuazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in materia di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). In particolare, l’Istituto sta provvedendo all’aggiornamento della modulistica riguardante il modello di domanda ADI, i modelli ADI-Com (ridotto ed esteso) e il modello di domanda SFL che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale dell’INPS.

Inoltre, l’Istituto evidenzia che la Legge di bilancio 2025 prevede che le soglie relative al reddito familiare siano aumentate a 10.140 euro, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Peraltro, nel messaggio in commento, l’INPS fornisce anche alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione.

Infine, l’Istituto chiarisce che la proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che, alla scadenza dei 12 mesi, risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

CIPL Terziario Confcommercio Toscana: individuati i periodi di stagionalità

Firmato l’accordo in tema di lavoro stagionale che decorrerà dal 1° aprile 2025

L’11 febbraio 2025 le Parti sociali Confcommercio Toscana, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno siglato il verbale di accordo per le aziende che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, devono gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, in quanto operanti in località a prevalente vocazione turistica. 
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: 
– per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni montane e di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio. 
Durante il periodo delle festività natalizie (dal 15 novembre al 15 gennaio) possono essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale non inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dall’accordo, che decorrerà dal 1° aprile 2025, dovranno inviare apposita richiesta di adesione all’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL).