CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto: a novembre ultima tranche dell’Una Tantum

Con la busta paga di novembre erogata la seconda e ultima tranche dell’Una Tantum

L’accordo siglato in data 18 maggio 2023 tra Confetra e Manageritalia, e che riguarda i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, ha stabilito l’erogazione dell’Una Tantum ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, pari 1.500 euro lordi a titolo di arretrati retributivi e suddivisa in due tranches:

– 700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;

800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo sopraindicato ed in forza alla data sopraindicata, l’ammontare suddetto viene erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo viene elargito con le competenze di fine rapporto.

Gestori di piattaforme digitali: regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha definito le regole e i termini della comunicazione che i gestori di piattaforme digitali, residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate contenente i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2023, n. 406671).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la Dac7 ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento ha chiarito chi sono i soggetti tenuti all’invio, cioè i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Per i gestori esonerati, invece, è previsto l’invio di una comunicazione di assenza di dati da comunicare. 

Sono, inoltre, tenuti a comunicare i dati alle Entrate i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue: è il caso degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

 

Riguardo alle attività “monitorate”, la Dac7 ha stabilito che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano tuttavia fuori da tale obbligo sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

 

I gestori di piattaforma devono comunicare le informazioni, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Dopodiché, l’Agenzia e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione.

 

Il primo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.

 

Elba: erogate quote contributive 2023 per corsi di formazione esterna degli apprendisti

Contributi di 125,00 euro per le aziende con apprendisti che svolgono formazione esterna

Per le aziende che sono in regola con i versamenti all’Elba, Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono previsti contributi per le spese sostenute in favore degli apprendisti nella frequentazione di corsi di formazione esterna.
In materia di apprendistato professionalizzante, la quota per ogni apprendista che ha svolto la formazione esterna (trasversale) disposta dagli Enti pubblici di competenza durante il 2023, è di 125,00 euro.
Per ottenere tali contributi, le imprese devono esser in regola con i versamenti di cui sopra, sino a due mesi prima l’invio della domanda di ricezione degli stessi.
Circa la formazione esterna svolta dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la domanda di ottenimento dei medesimi, deve esser presentata entro e non oltre il 30 novembre 2023, insieme a tutta la documentazione richiesta, mediante apposito sportello e negli uffici dedicati.

Fondo del personale dei servizi ambientali: al via la contribuzione ulteriore

Le risorse sono destinate a finanziare prestazioni integrative rispetto alla NASpI o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 novembre 2023, n. 4104).

L’INPS ricorda che l’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019 (modificato dall’articolo 4, comma 2 del D.M. del 29 settembre 2023) ha disposto che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.

In particolare, le contribuzioni ulteriori sono costituite dal: 

– versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

– versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Queste contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in argomento sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Il messaggio in commento include, poi, le modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

La contribuzione ordinaria

L’Istituto nel messaggio in oggetto ha anche evidenziato che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre  2023 (novembre 2023), deve  essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

 

 

Fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni: applicabilità dell’IMU

Il Dipartimento delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ministero dell’economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF).

fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito.

 

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che:

  • i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

  • i fabbricati collabenti sono e restano “fabbricati“, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Tale orientamento è ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza del 18 luglio 2019, n. 19338, riconferma che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

 

In materia di fabbricati rurali strumentali e ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1%, il Dipartimento ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

 

Richiamando di nuovo la giurisprudenza di legittimità, dunque, il MEF cita la Cassazione 24 agosto 2021, n. 23386, che afferma che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

Oltre ciò, viene riportato anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102, laddove viene affermato che “qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale“, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”.

 

Infine, il MEF chiarisce che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano, proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi, forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore che prevede l’esenzione dall’IMU, di cui al comma 758 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.