Parità di genere: i termini per le domande di esonero contributivo 

Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione conseguita nel 2023 possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 tramite un nuovo modulo online (INPS, messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614).

Novità per quel che riguarda l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5 della Legge n. 162/2021). L’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, ha reso noto che sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto ha anche comunicato che per garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro sopra citati, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del datore di lavoro;

– la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

– l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

– la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis;

– il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della certificazione;

– la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

L’Istituto segnala che all’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

Il messaggio in commento, inoltre, include le modalità di rinuncia al beneficio e le modalità di attribuzione e comunicazione parziale del medesimo da parte dell’Istituto

Le domande presentate entro il 30 aprile 2023

L’INPS, per quel che riguarda l’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, ha chiarito che:

– i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla Legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

– i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

– i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

Infine, i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nel 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

 

Ebiter Milano: al via i corsi di formazione

I corsi di formazione sono calendarizzati a partire da gennaio 2024 e finanziati dell’Ente del terziario di Milano 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in sinergia con le proprie strutture formative, il Capac – Politecnico del Commercio, del Turismo e Formaterziario (già Scuola Superiore CTSP), ha presentato il catalogo dei corsi di formazione finanziati dall’Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale del settore terziario di Milano.
I corsi di sicurezza in azienda sono obbligatori, secondo il Decreto Legislativo 81/08 e l’Accordo conferenza permanente Stato/Regioni e prendono il via il 15 gennaio 2024 con l’aggiornamento RLS (FAD); per poi proseguire il 24 gennaio 2024 con “Aggiornamento addetti antincendio in attività di livello 2 (Aula), il 30 gennaio 2024 con “Primo Soccorso” (Aula); e il 31 gennaio 2024 con “Aggiornamento Primo Soccorso” (Aula).
Gli altri corsi sono calendarizzati nel corso dell’anno 2024 e sono visibili sul sito dell’Ente.

Acconto IVA 2023: istruzioni del Fisco sulle modalità di riversamento

L’Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l’Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

 

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: sottoscritta l’ipotesi per i dipendenti del settore

Stabiliti incrementi retributivi, Una Tantum, costituzione dell’EBP e novità normative 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, tramite comunicato, che il 19 dicembre 2023, insieme alle Associazioni datoriali Assografici, Aie e Anes, è stata siglata l’ipotesi di accordo per i lavoratori del settore grafico ed editoriale. Tra le novità più importante si segnalano, sicuramente, quelle economiche. Infatti, è stato disposto un aumento delle retribuzioni pari al 13,5%, come previsto dagli indici IPCA. Nella fattispecie, l’incremento retributivo è pari a 270,00 euro, di cui 252,00 euro lordi sui minimi tabellari e 18,00 euro sul welfare (Byblos e Salute Sempre).
Un importante passo avanti, segnalano le Parti, è dato dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Permanente, il quale è investito del compito di gestire e monitorare, nel periodo di vigenza contrattuale (2024-2026), l’andamento del settore, l’organizzazione del lavoro, nuovi strumenti tecnologici, in particolar modo l’intelligenza artificiale.
Dal punto di vista economico, oltre al già menzionato aumento, è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, di cui 100,00 allo scioglimento della riserva, prevista indicativamente per febbraio 2024, e 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025. L’aumento sui minimi è pari a 252,00 euro lordi per i livelli B3/2° da riparametrare nelle seguenti modalità:

90,00 euro, marzo 2024;

30,00 euro, ottobre 2024;

30,00 euro, maggio 2025;

50,00 euro, ottobre 2025;

52,00 euro, luglio 2026.

Per quel che concerne la parte normativa si segnalano: aggiornamento della classificazione del personale, con nuovi profili in ambito digital; inserimento della Banca Ore del tempo per favorire la gestione di esigenze personali o per supportare criticità; definizione del regolamento per la gestione di ferie e ROL solidali; sperimentazione in ambito aziendale e a parità salariale di modelli di riduzione orario di lavoro, tramite il contratto di II livello; lavoro agile; aggiornamento della normativa sui contratti a termine e relativa stabilizzazione dei lavoratori; definizione della fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92; aumento dello 0,20% del contributo a carico delle aziende che aderiscono al Fondo Byblos che passa così all’1,4% per i lavoratori assunti prima del 2016 e all’1,9% per quelli assunti dopo, con rafforzamento dell’Assistenza sanitaria integrativa che passa a 13,00 euro a carico delle imprese, confermata fino al 31 dicembre 2026 con estensione ai contratti a termine di durata non inferiore ai 12 mesi; formazione mirata alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere; definizione di una procedura di confronto per la gestione dei trasferimenti di ramo d’azienda.

Viene precisato inoltre che, al fine di illustrare i contenuti ed avviare le assemblee di consultazione, è convocata un’assemblea il 9 gennaio 2024.

Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.