Disponibile la visualizzazione della Precompilata IVA 2024

Dal 12 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la dichiarazione IVA precompilata 2024, consentendo a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare il proprio modello (Agenzia delle entrate, comunicato 12 febbraio 2024).

Prosegue la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

 

Il servizio che consente di visualizzare il proprio modello è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Sono inclusi nella platea anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale è necessario entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti IVA precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva“.

 

Dal 15 febbraio 2024 sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul proprio conto.

 

Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri IVA precompilati per permettere l’indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione IVA precompilata.

Nuovi campi consentono, per esempio, di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell’agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l’IVA è stata versata con F24.

 

Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024.

In particolare i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva:

  • le bozze dei registri IVA mensili;

  • i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • la bozza della dichiarazione IVA annuale.

CIPL Edilizia Industria Savona: sottoscritto l’accordo territoriale sull’E.V.R. 2024

Per l’anno 2024 il valore dell’EVR è determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014

Il 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto tra Ance Savona-Sezione Imprenditori Edili della Provincia di Savona, Anaepa-Confartiginato,Cna Costruzioni Savona e la Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona, Filca-Cisl Liguria, Fillea-Cgil avente ad oggetto l’EVR  per l’anno 2024 della provincia di Savona.
Il valore dell’EVR è determinato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014, è riconosciuto a decorrere dal mese di gennaio 2024:
– livello 7°: 65,20 euro
– livello 6°: 58,66 euro
– livello 5°: 48,93 euro
– livello 4°: 45,66 euro
– livello 3°: 42,40 euro
– livello 2°: 38,16 euro
– livello 1°: 32,60 euro

Le aliquote contributive per il 2024 dei giornalisti co.co.co

Pubblicati i valori minimali e i massimali per l’anno in corso (INPGI, circolare 7 febbraio 2024, n. 1).

L’INPGI ha comunicato, tra l’altro, le aliquote contributive (valori minimali e massimali) per l’anno 2024 da applicare ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e quelle relative ai loro committenti.

In particolare, l’aliquota contributiva relativa ai compensi dovuti a questa categoria di giornalisti, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per il 2024 sono confermate nelle seguenti misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 26%, prestazioni temporanee 2%, totale 28%, di cui committente 18,67%, giornalista 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 17%, prestazioni temporanee 0,00%, totale 17%, committente 11,33%, giornalista 5,67%.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.Lgs. 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

Inoltre, il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Invece, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650 euro, mentre il minimale per l’anno 2024 è determinato in 18.415 euro.

Infine, l’INPGI ha comunicato che ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2024, è necessario procedere all’aggiornamento del software apposito. Gli aggiornamenti (versione 6.0.3) sono disponibili nella sezione “Committenti-Consulenti” del sito internet dell’Istituto.

Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.

Contenzioso tributario: modificato il testo delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia

Il testo delle Avvertenze relative alle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 febbraio 2024, n. 33980).

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario.

In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione.

 

Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Pertanto, per tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 220/2023:

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato aggiornato eliminando i riferimenti al suddetto articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato modificato introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 è stato modificato nella parte relativa alla richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui all’allegato 2 è stato aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.