Anpit-Cisal: sottoscritto verbale di errata corrige sul welfare contrattuale per i somministrati

Destinatari sono i lavoratori che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”

Il 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati ANPIT – Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S., OPES – Organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi,  Terziario e Turismo, CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori  Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFEDIR – Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, per aggiornare la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”.
I contratti in questione prevedono l’erogazione del welfare contrattuale su base annuale. Sono destinatari del Welfare Contrattuale tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria,  dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari  a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanica”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il welfare contrattuale è dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi, escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale, la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda. Per tutto quanto sopra, le Parti Sociali hanno confermato che l’indicazione di “Welfare Contrattuale” prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, è dovuta ad un refuso di stampa. Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente: “…L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che  prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12  (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita…”  (quindi senza le parole “Welfare Contrattuale”).

CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti

Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza

E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.

Livello  Importi dall’1/6/2024 Importi dall’1/6/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
4 1.353,88 euro 1.388,88 euro 1.418,88 euro 1.468,88 euro 1.528,88 euro
6 1.185,44 euro 1.218,44 euro 1.246,73 euro 1.293,87 euro 1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.

Livello  Importi dall’1/1/2024 Importi dall’1/7/2024 Importi dall’1/10/2024 Importi dall’1/1/2025 Importi dall’1/7/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
D 1.114,29 euro 1.128,21 euro 1.160,71 euro 1.207,14 euro 1.235,00 euro 1.262,86 euro 1.281,43 euro 1.300,00 euro
E 1.021,43 euro 1.035,36 euro 1.067,86 euro 1.114,29 euro 1.142,14 euro 1.170,00 euro 1.188,57 euro 1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024

Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili

Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

Qualifiche Evr orario
Operaio 4° livello 0,28
Operaio specializzato 0,26
Operaio qualificato 0,23
Operaio comune 0,20

 

Qualifiche Evr mensile
1^ categoria super – 7° livello 69,20
1^categoria – 6° livello 62,28
2^ categoria – 5° livello 51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello 48,44
3^ categoria – 3° livello 44,98
4^ categoria – 2° livello 39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello 34,60

 

Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

Malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, le nuove tabelle

L’INAIL rende note le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che sostituiscono quelle precedenti per le fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 (INAIL, circolare 15 febbraio 2024, n. 7).

L’INAIL comunica l’avvenuta approvazione della revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura per effetto del D.I. del 10 ottobre 2023, illustrando le caratteristiche delle nuove tabelle e le principali modifiche apportate.

 

Affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle 3 colonne, riferiti alla malattia stessa.

 

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale.

Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

 

Si ricordi, infatti, che, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

 

A fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;

b) l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

c) la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Per superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata, l’INAIL dovrà dimostrare il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella; che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata; che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata; che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa; che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Tra le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle si segnala, ad esempio, l’eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura.

Come peraltro precisato in più occasioni dall’INAIL, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta.

 

Viene anche introdotto il termine “cronico” per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche, sia acute, secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo.

 

Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 ma, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda ancora in fase istruttoria e non sia stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle.

 

Invece, per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.