CIRL Legno e Arredamento Artigianato Marche: siglato il contratto integrativo

Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi

Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l’erogazione dell’Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L’importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L’erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all’orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale – Imprese artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,51
A 14,46
B 12,21
C Super 12,64
C 12,06
D 11,40
E 10,80
F 10,14
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,29
2 15,27
3 13,30
4 12,47
5 12,00
6 11,45
7 10,64
   

Elemento economico regionale – Piccole e medie imprese

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,63
A 14,56
B 13,31
C Super 12,73
C 12,15
D 11,48
E 10,87
F 10,22
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,40
2 15,38
3 13,39
4 12,56
5 12,09
6 11,53
7 10,72

Dalla data di sottoscrizione dell’accordo viene applicata la tabella, inserita all’interno dell’allegato B, dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l’Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.

Livello ERP
AS 47,52
A 43,90
B 39,77
C Super 37,19
C 37,19
D 35,12
E 33,21
F 33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all’orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
– 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
– 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
– 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l’istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l’importo dell’Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

Esenzione imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L’articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L’articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ”principio di alternatività IVA/bollo”).

 

L’articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.