Incentivo al posticipo del pensionamento, le decorrenze per il 2024

Illustrati i termini temporali per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1107).

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) nella disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 140), l’INPS ha fornito le decorrenze per l’accesso a tale beneficio in relazione alle diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

L’INL sulle novità introdotte dal Decreto PNRR 4

L’Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto su alcune delle principali novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 nel mondo del lavoro (INL, nota 13 marzo 2024, n. 521).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, come noto, ha introdotto alcune significative novità anche nel settore del lavoro, alcune delle quali coinvolgono direttamente l’INL.

Nella nota in commento, dunque, l’Ispettorato riassume le principali disposizioni contenute nel citato decreto, in attesa della conversione in Legge.

 

Durc e regolarità contributiva

 

L’articolo 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”.

 

Il diritto ai benefici viene comunque mantenuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Quando le violazioni amministrative non possono essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Maxisanzione per lavoro irregolare

 

Sul piano sanzionatorio, per contrastare il lavoro irregolare, viene elevato dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’articolo 3 del D.L n. 12/2002 in caso di impiego di lavoratori “in nero”, e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, all’articolo 12 del D.Lgs. n. 136/2016, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

 

Lista di conformità INL

 

Viene introdotta la “Lista di conformità INL”, un elenco informatico consultabile pubblicamente dove l’INL provvede a iscrivere l’impresa, previo assenso, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (articolo 29, commi 7-9). 

 

Esonero contributivo settore lavoro domestico

 

In caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, l’articolo 29, commi 15-18, prevede un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

 

Condizione richiesta al fine di poter godere dell’esonero è che il datore di lavoro destinatario della prestazione possegga un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

 

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Modello aggiornato per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente, sostituendo quanto approvato con il provvedimento n. 62214/2018 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654).

L’Agenzia delle entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento n. 58793/2017, come modificato con il provvedimento n. 62214/2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Pertanto il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, va a sostituire quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

Nel dettaglio, sono intervenute le seguenti modifiche:

  • nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;

  • nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;

  • nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82 euro”, è sostituita da “100,00 euro”;

  • nelle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;

  • in corrispondenza del rigo VP10 delle istruzioni, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (D.L. n. 262/2006)”.

Le ulteriori modifiche che sono state apportate riguardano strettamente le specifiche tecniche allegate al modello, che è reso disponibile nella versione aggiornata sul sito internet dell’Agenzia.

Per quanto non diversamente disposto dal nuovo provvedimento, restano applicabili le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 58793/2017.

 

CCNL Restauro Beni Culturali: siglato il contratto

Previsti aumenti retributivi e l’ampliamento delle tutele dal punto di vista formativo e sanitario

Il 6 marzo 2024 è stato sottoscritto tra l’Ari – Associazione Restauratori d’Italia, la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Mondo Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro autonomo in generale, e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, assistita dall’Unione Generale del Lavoro, con l’assistenza tecnica di Anci – Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di restauro, valido fino al 5 marzo 2027
Il campo di applicazione del contratto è strettamente connesso con l’attività di restauro specialistico ed in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti garantisce ai propri dipendenti equivalenza di tutele rispetto ad altri contratti di categoria. 
Nel nuovo contratto sono previsti aumenti retributivi, nonchè l’ampliamento delle tutele in materia di previdenza sanitaria e di formazione. Grazie al fondo paritetico nazionale FondItalia, è garantita l’opportunità di una formazione continua, basilare per la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze. Attraverso l’attività dell’Ente Bilaterale vengono invece assicurate ai lavoratori le tutele economiche e normative attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Con il rinnovo contrattuale in questione, affermano le OO.SS., viene ulteriormente rafforzata e perfezionata l’autonomia delle imprese e dei professionisti che operano nel settore.