CIPL Edilizia Bologna: sottoscritto il verbale per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

L’11 marzo 2024 si sono incontrate Agci Emilia Romagna, Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni Bologna, Legacoop Bologna, Confartigianato Imprese di Bologna, Confcooperative Terre d’emilia, Feneal-Uil di Bologna, Modena e Ferrara, Filca-Cisl dell’area Metropolitana Bolognese, Fillea-Cgil della Provincia di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2023, per la valutazione degli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione.
Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori. Visto l’esito positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di marzo, e comunque non oltre il 15 aprile 2024, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali: 
– ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione);
– volume d’affari Iva, cosi come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria;
– ore lavorate cosi come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 

Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 

Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,1

Entro il 15 aprile 2024, tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’EVR. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’EVR potranno richiedere un confronto con I’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

Lavoratori italiani all’estero, fissate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito la misura delle retribuzioni convenzionali del 2024 per i lavoratori all’estero (D.M. 6 marzo 2024).

Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo scorso il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.

 

Le suddette retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

 

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

 

I valori convenzionali individuati e riportati nelle tabelle allegate al decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

In caso di lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’articolo 2 del decreto stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Le tabelle riportano i valori delle retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie di lavoratori: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Mobilità sostenibile e welfare aziendale: i chiarimenti del Fisco su imposizione fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’utilizzazione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo di un’APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 marzo 2024, n. 74).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare, nella risoluzione n. 55/2020, che si configura la fattispecie disciplinata da tale disposizione nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Inoltre, nella risposta n. 461/2019 è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa

 

Nel caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit. I servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale”, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale

A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica

Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto. 

CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024

Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili

Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 

Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.