CCNL Federcasa: prosegue il tavolo tecnico

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell’IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l’ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d’intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l’8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un’intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d’accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell’accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito. 

E.B.A.M. Marche: previsto il contributo carenza malattia breve

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L’E.B.A.M. Marche, l’Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
– 40,00 euro per un giorno di carenza,
– 60,00 euro per due giorni di carenza,
– 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

Le indicazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Ebinter Padova: siglati gli accordi su premi di produttività agevolata e sicurezza sul lavoro

Previsto un massimale di 3.000,00 euro e l’attivazione del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori

L’Ente bilaterale del terziario di Padova ha reso nota la sottoscrizione di due accordi che riguardano: premi di produttività agevolata e la sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne il primo, le imprese, che aderiscono a Confcommercio Ascom-Padova o iscritte all’Ente ed in regola con la contribuzione, possono accedere alla tassazione agevolata dei premi di produttività tramite una specifica procedura che porta all’approvazione dei piani aziendali da parte della Commissione costituita presso l’Ente. Il massimale previsto è di 3.000,00 euro annui che si traduce, per il lavoratore in una tassazione limitata al 5% e in un costo minore per l’azienda. Il lavoratore può beneficiare del premio anche tramite l’accesso alle provvidenze previste dal welfare dell’Ente e, in questo caso, la tassazione risulta completamente azzerata. 
Per quel che concerne, invece, la sicurezza sul lavoro, è stato attivato il servizio del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, messo a disposizione delle lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente che, al loro interno, non hanno eletto o non sono riuscite ad eleggere nessun rappresentante per la sicurezza. 

Il calcolo del “bonus adjustment – gross up” per i lavoratori marittimi

Forniti chiarimenti sull’inclusione di questa voce retributiva nel computo della retribuzione media globale giornaliera (INPS, messaggio 29 maggio 2024, n. 2022).

L’INPS ha fornito spiegazioni in merito all’inclusione della cosiddetta “bonus adjustment – gross up“, nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Questa voce retributiva è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.

Peraltro, il “bonus adjustment – gross up”, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile e, pertanto, rientra nel computo della RMGG.

L’INPS precisa che nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.

Quindi, al fine di consentire all’INPS la determinazione in automatico del valore della RMGG, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.

Infine, sarà  carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.