CCNL Agricoltura Impiegati: siglato il rinnovo

Rinnovato il contratto nazionale che interessa oltre 22mila lavoratori del comparto

Il 18 giugno 2024, le Parti sociali Confederdia, Fai-Cisl, Fai-Cgil, Uila-Uil con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hanno siglato il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027, volto a rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e valorizzare la professionalità dei dipendenti del comparto.
Invero, viene definito un aumento salariale pari al 6,9%, di cui 5% corrisposto a partire dal 1° aprile 2024 (e pertanto già nella disponibilità della prossima busta paga) e il restante 1,9% dal 1° gennaio 2025. E’ previsto, inoltre, l’incremento di 50,00 euro del contributo a carico dei datori di lavoro per il fondo di assistenza sanitaria integrativa, che passa da 470,00 euro a 520,00 euro, e la proroga del contributo aggiuntivo di 10,00 euro mensili a carico dei datori di lavoro per tutta la vigenza contrattuale. 
Sul versante del connubio vita privata – lavoro, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi:
– permessi retribuiti per l’assistenza degli anziani e la malattia dei bambini fino a 8 anni;
– 6 mesi di aspettativa fruibili in caso di patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici;
– 3 giorni di permessi retribuiti ad evento in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, ed in caso di decesso di un affine di primo grado. 
Infine, dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano l’introduzione di diversi e nuovi profili professionali, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità dei lavoratori e la regolamentazione dello smart working.

 

 

CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi

Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 

Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 

Categorie Incrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^ 100,32 1.554,19
3^ 110,52 1.712,33
4^ 115,00 1.781,71
5^ 122,86 1.903,47
5^ Super 131,14 2.031,66
6^ 140,97 2.184,01
7^ 153,28 2.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021. 

Somministrazione, appalto e distacco illeciti, il regime sanzionatorio

Fornite le indicazioni operative in materia di esercizio non autorizzato (INL, nota 18 giugno 2024, n. 1091).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 che ha introdotto importanti modifiche
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le ammende

In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l’INL che In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota in commento. Inoltre, dato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell’INL dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà anche tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La recidiva

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all’interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con la nota INL n. 1148/2019. L’Ispettorato ritiene pertanto che:

– la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva semplice”;

– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Lo sfruttamento dei minori

Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

730/2024: i criteri per l’individuazione degli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 giugno 2024, n. 267777).

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo: ricorsi e istanze di riesame

Fornite le istruzioni in materia di termini e modalità procedurali (INPS, messaggio 17 giugno 2024, n. 2258).

L’INPS ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, misura prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 per sostenere questa categoria, in considerazione della specificità delle loro prestazioni.

In particolare, l’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

L’articolo 8 ha invece previsto, in via transitoria, che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022 per le sole domande presentate all’INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023. L’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Al riguardo, l’INPS specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. 

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli istituti di patronato, sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Peraltro, il messaggio in argomento riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Questa funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Poi, cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

I ricorsi amministrativi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

– direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;

– tramite gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’INPS.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della struttura territoriale dell’INPS, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 88/1989.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Infine, nel messaggio in argomento viene anche descritto il regime della decadenza sostanziale.