CIPL Cooperative Sociali Pavia: siglato il contratto integrativo

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all’istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato “Conciliazione vita-lavoro“, che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l’onere dell’accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l’utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

CIPL Pubblici Esercizi Bolzano: siglato il rinnovo del contratto

Previste novità economiche per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Il 2 agosto 2024 l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. 
L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sostituisce gli accordi provinciali precedentemente stipulati dalle Parti firmatarie per tutte le imprese con sede di lavoro in provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo o il CCNL del settore pubblici esercizi (escluse le imprese di viaggi e turismo nonché le aziende della ristorazione collettiva aderenti all’associazione Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e AGCI).
Dal punto di vista economico a favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 2 agosto 2024 è prevista la corresponsione, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023), di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari a 300,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà erogato in due rate:
– la prima rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di ottobre 2024;
– la seconda rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di gennaio 2026.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o stagionale in forza al 2 agosto 2024 ed al 1° ottobre 2024 è previsto un importo forfettario “una tantum” aggiuntivo pari a 112,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 8 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024. L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” verrà erogato in unica rata, con la retribuzione di ottobre 2024.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito l’aumento dell’elemento provinciale in essere alla data del 2 agosto 2024 di:
30,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2024;
– ulteriori 20,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2025. 
In materia di apprendistato si segnala, a partire dal 1° agosto 2024, l’aggiornamento delle percentuali di retribuzione per tutti gli apprendisti in forza alla stipula dell’accordo e per i nuovi apprendisti assunti: 
– 1° anno di apprendistato: 55,00%;
– 2° anno di apprendistato: 83,00%;
– 3° anno di apprendistato: 90,00%

Fertilizzanti di provenienza estera: aliquota IVA del 4%

L’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere deve ritenersi applicabile sia quando sono prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF (Agenzia DELLE ENTRATE, RISPOSTA DI CONSULENZA GIUSRIDICA 30 agosto 2024, n. 4).

Un’Associazione, operante con il gruppo di lavoro per la protezione delle piante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora divenuto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha come obiettivi la promozione e la divulgazione di tutte le iniziative, tecniche, scientifiche, culturali e di impiego dei fertilizzanti e dei suoi derivati e svolge attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo, chiede chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti ”fertilizzanti” di produzione estera che vengono commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.

L’Agenzia delle entrate – con risposta di consulenza giuridica 30 agosto 2024, n. 4 – chiarisce che, secondo quanto previsto al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (”Decreto IVA”) si applica l’aliquota IVA del 4% alle cessioni di ”fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748”. La stessa, tuttavia, precisa che la citata legge è stata abrogata dal decreto legislativo n. 217/2006, a sua volta abrogato dal decreto legislativo n. 75/2010, da ultimo modificato con il decreto del MASAF del 10 ottobre 2022.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 75/2010 contiene la definizione di “fertilizzanti” e, di conseguenza, come già chiarito con precedente risposta (v. risposta 27 agosto 2020, n. 282) occorre fare riferimento a quest’ultima definizione per l’individuazione dei prodotti in questione. Nel tempo, comunque, il settore dei fertilizzanti ha sviluppato una regolamentazione dettagliata, secondo cui le ditte produttrici sono tenute a dichiarare l’oggetto delle proprie attività, sono registrate a livello nazionale e i fertilizzanti, per poter essere immessi in commercio, devono essere inseriti in un registro nazionale al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, il punto n. 19) della Tabella A non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell’ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. Deve pertanto ritenersi applicabile l’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

Infine – precisa l’Agenzia – secondo l’articolo 105 bis della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE «Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032».