Ebav Veneto: contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile

C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere il contributo 

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha messo a disposizione per le aziende un contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile per l’anno di competenza 2024, stipulati ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale sul Lavoro Agile del 28 marzo 2024. Il contributo può essere richiesto:

a) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi;

b) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi;

c) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12. 

L’Ente precisa che l’erogazione avverrà a seguito della verifica relativa all’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile. attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

– di accordi per durata minima di 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 12 mesi o di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore);

– accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi o di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile. 

Il periodo di computo della durata minima di 12 mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Per ciascun lavoratore può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro. La documentazione necessaria per la richiesta del contributo è la seguente:

– copia dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile redatto ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 28 marzo 2024 (comprensivo di tutti gli allegati);

– Autocertificazione iniziale

– Autocertificazione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore (da integrare al termine dei mesi di lavoro agile). 

Il contributo Una tantum (non ripetibile) per lavoratore per azienda è pari a:

1.000,00 euro per punto a)

1.000,00 euro per punto b)

600,00 euro per punto c).

I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

CCNL Sanità: nessuna intesa tra Aran e OO.SS. per il rinnovo contrattuale

Restano le divisioni ma l’Aran è disposta a trattare, anche con le Regioni, su alcuni punti chiave del rinnovo

Nella riunione tenutasi il 27 maggio scorso tra l’Aran e le OO.SS. sono emerse nuovamente posizioni discordanti circa il rinnovo contrattuale del comparto Sanità 2022-2024. Nel corso della riunione, sebbene alcuni sindacati come Cgil, Uil e Nursing-Up siano contrari alla firma del rinnovo e altri, come Cisl, Nursind e Fials siano favorevoli, è emerso qualche spiraglio di dialogo.

 

Dal canto suo l’Aran ha illustrato i miglioramenti normativi contenuti nella bozza contrattuale, mostrandosi pronta al dialogo, a patto che non vengano richieste altre risorse economiche, precisando come la Sigla Nursing-Up, tra quelle non favorevoli alla firma del rinnovo, non abbia fatto richiesta di nuovi incentivi economici da inserire all’interno della bozza.

 

Tuttavia, Aran si è detta pronta a discutere con le Regioni di alcuni aspetti, quali: l’elevata qualificazione professionale, già oggetto di miglioramenti nel testo redatto a gennaio 2025; la gestione dei turni del personale over 60 e l’obbligo della flessibilità turni per le famiglie monoparentali.

 

Fissato un nuovo incontro tra circa 2 settimane. 

CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.

Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.