FIS e Fondo e di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la riduzione contributiva

Illustrata le agevolazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025 e dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024 (INPS, circolare 20 gennaio 2025, n. 5).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025 dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative e contabili.

In particolare, con i decreti interministeriali citati, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al quanto prescritto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, hanno disposto, sempre con la medesima decorrenza, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Il FIS

Le previsioni del D.Lgs n. 148/2015 (articolo 29, comma 8-bis) e dell’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Il Fondo per le attività professionali

Il già menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Infine, la circolare in argomento include le indicazioni per la riduzione del contributo addizionale nei casi di CIGO, CIGS e CIGD, le modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale e le istruzioni operative relative alle agevolazioni sopra descritte.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Pubblicate le indicazioni delle Entrate in seguito alla proroga del beneficio fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023 per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato (Agenzia delle entrate, circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E).

Il D.Lgs. n. 216/2023, con l’articolo 4 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate (per le quali è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile).

Il Decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contiene, tra le altre, disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

L’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge di bilancio 2025, dispone una proroga della suddetta misura, prevedendo che la stessa si applichi anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027).

 

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

 

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno.

La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

 

Il comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, sia costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

 

La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

 

Sempre all’articolo 4, comma 3, vengono stabiliti i criteri di determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20%, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Detto costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9), del codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione, occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe. Il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 4 stabilisce, altresì, che i costi riferibili al personale dipendente devono essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. In particolare, per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, l’imputazione dei costi del personale segue, pertanto, il criterio di cassa, salve le espresse deroghe previste dai predetti regimi.

 

Il comma 7 dell’articolo 4 del Decreto, infine, dispone che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non debba tenersi conto delle disposizioni del medesimo articolo 4. Parimenti, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.

Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

CCNL Gas: approvata la piattaforma

I sindacati chiedono un aumento sui salari di 315,00 euro complessivi

Il 16 gennaio è stata approvata da  Filctem-Cigil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del settore Gas e Acqua, scaduto il 31 dicembre scorso, che interessa 45mila addetti in circa 600 aziende.
La richiesta economica avanzata dalle tre organizzazioni sindacali è di 315,00 euro complessivi sul parametro di riferimento per il triennio 2025-2027.
Dal punto di vista normativo, invece, i sindacati chiedono la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, al fine di garantire al lavoratore una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti nel settore i sindacati puntano su un consolidamento delle attività interne ed una riduzione delle esternalizzazioni.
La piattaforma verrà inviata alle associazioni datoriali di categoria Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, al fine di iniziare quanto prima la trattativa di rinnovo, alla luce anche dell’intesa raggiunta sull’aggiornamento del sistema classificatorio.

CIPL Agricoltura Operai Cosenza: sottoscritto in rinnovo con aumenti retributivi del 6%

Il rinnovo prevede aumenti dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli e florovivaisti

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Parti datoriali di Confagricoltura, Cia e Coldiretti provinciali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e ha scadenza al 31 dicembre 2027; mentre, gli effetti economici si riferiscono al primo biennio di validità, demandando al rinnovo contrattuale di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità. 
Tra le novità si segnalano aumenti retributivi provinciali a partire dal 1° gennaio 2025, riportati nella tabella di seguito. 

OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area Livello Qualifica Retribuzione in vigore Aumento CPL 6% Totale
1 7 Spec. Super 1.772,43 euro 106,35 euro 1.878,78 euro
6 Specializzato 1.675,57 euro 100,53 euro 1.776,10 euro
2 5 Qualificato 1.453,06 euro 87,18 euro 1.540,24 euro
3 4 Comune 1.375,49 euro 82,53 euro 1.458,02 euro

 

OTD Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 6 Spec. Super 9,48 0,57 10,05 3,06 13,11 0,87
5 Specializzato 8,96 0,54 9,50 2,89 12,39 0,82
2 4 Qualificato 7,97 0,48 8,45 2,57 11,02 0,73
3 3 Ex comune 7,38 0,44 7,82 2,38 10,20 0,67
2 Comune 6,74 0,40 7,14 2,17 9,31 0,62
1 Op. raccolta 5,70 0,34 6,04 1,84 7,88 0,52
OTI Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione giugno 2023 Aumento CPL 6% Retribuzione 1.1.2025
1 6 Spec. Super 1.603,04 96,18 1.699,22
5 Specializzato 1.514,08 90,84 1.604,92
2 4 Qualificato 1.349,30 80,96 1.430,26
3 3 Ex comune 1.245,52 74,73 1.320,25
2 Comune 1.137,41 68,24 1.205,65
1 Op. raccolta 964,40 57,86 1.022,26
OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14 3,09 13,23 0,88
B Specializzato 8,77 0,53 9,30 2,83 12,13 0,80
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91 2,71 11,62 0,77
D Qualificato 8,21 0,49 8,70 2,65 11,35 0,75
3 E Comune 7,25 0,44 7,69 2,34 10,03 0,67
OTI Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione  Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 1.635,94 98,16 1.734,10
B Specializzato 1.497,09 89,83 1.586,91
2 C Qualificato Super 1.437,84 86,27 1.524,11
D Qualificato 1.363,49 81,81 1.445,30
3 E Comune 1.239,36 74,36 1.313,72
OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14
B Specializzato 8,77 0,53 9,30
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91
D Qualificato 8,21 0,49 8,70
3 E Comune 7,25 0,44 7,69