CCNL Ferrovie dello Stato: proseguono le trattative per il rinnovo

Al centro del dibattito il trasporto passeggeri e merci. Prossimi incontri previsti per il 3 e il 10 dicembre

Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Or.s.a. hanno reso noto, con un comunicato stampa del 28 novembre 2024, dell’incontro tenutosi il 27 novembre per discutere della disciplina speciale del personale mobile e nella fattispecie riguardo al trasporto passeggeri e alla normativa sul trasporto merci. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, le Parti datoriali hanno aperto all’affidamento dei contratti di servizio sia del trasporto regionale che di quello a media e lunga percorrenza e all’ingresso di nuovi competitor sul mercato dell’Alta Velocità. Le richieste avanzate sono state, tra le altre, quelle relative all’abbattimento del limite minimo settimanale delle 30 ore di lavoro nella costruzione dei turni; alla ridefinizione dei riposi settimanali e alla possibilità di variare la produzione con un differenziale del 10% circa, allargando i periodi della turnazione estiva. 
Per il settore delle merci, invece, si è parlato della possibilità di pianificare turni senza l’obbligo di inserire la refezione e l’aumento dei limiti dei riposi fuori residenza su base mensile. Sui punti indicati in precedenza, i Sindacati si sono detti d’accordo a discutere, al fine di trovare un punto di contatto, mettendo in campo miglioramenti normativi ed economici. 
La ripresa della trattativa è calendarizzata per il 3 e il 10 dicembre. 

CCNL Metalmeccanica Artigianato e settori affini: diffusi gli aumenti retributivi

Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024

Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all’ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:

Metalmeccanica ed Installazione di impianti

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
1  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
2  1.877,78   1.906,99   1.936,20   1.959,57 
2bis  1.773,08   1.800,66   1.828,24   1.850,31 
3  1.704,96   1.731,48   1.758,00   1.779,22 
4  1.606,98   1.631,98   1.656,98   1.676,98 
5  1.547,75   1.571,83   1.595,91   1.615,17 
6  1.475,92   1.498,88   1.521,84   1.540,21

Orafi, Argentieri ed Affini

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
1  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
2  1.881,34   1.910,54   1.939,74   1.963,10 
3  1.712,51   1.739,09   1.765,67   1.786,93 
4  1.610,64   1.635,64   1.660,64   1.680,64 
5  1.548,78   1.572,82   1.596,86   1.616,09 
6  1.468,44   1.491,23   1.514,02   1.532,25 

Restauro dei Beni Culturali 

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
Quadro super  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
Quadro  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
1  2.515,50   2.550,96   2.586,42   2.648,83 
2  1.934,83   1.962,10   1.989,37   2.037,37 
3  1.798,01   1.823,35   1.848,69   1.893,30 
4  1.773,55   1.798,55   1.823,55   1.867,55 
5  1.662,41   1.685,84   1.709,27   1.750,51 
6  1.587,30   1.609,67   1.632,04   1.671,42 

Odontotecnica

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1 S  2.103,82   2.138,11   2.172,40   2.184,74 
1  1.902,71   1.933,72   1.964,73   1.975,89 
2  1.802,33   1.831,70   1.861,07   1.871,64 
3  1.629,22   1.655,77   1.682,32   1.691,88 
4  1.534,00   1.559,00   1.584,00   1.593,00 
5  1.469,14   1.493,08   1.517,02   1.525,64 
6  1.413,52   1.436,56   1.459,60   1.467,89 

Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.

Sisma Italia centrale 2016/2017: si riaprono i termini per l’agevolazione

Il servizio di domanda per il beneficio sarà di nuovo disponibile nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024 (INAIL, nota 29 novembre 2024, n. 11625).

L’INAIL ha reso nuovamente disponibile, nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati. 

Dato che, il termine precedentemente fissato non è da ritenersi perentorio, la decisione dell’Istituto è stata presa a seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali dalle quali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto a inviarne comunicazione.

Infatti, l’INAIL aveva già reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio al 1°
aprile 2024, l’apposito servizio per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio in argomento ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.L. n. 123/2019.

L’Istituto, peraltro, rammenta che per effettuare la domanda di ammissione all’agevolazione è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.

Come illustrato già nella circolare INAIL n. 57/2023, i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Le strutture INAIL dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.

Infine, l’Istituto segnale che rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.

 

CCNL Editoria e grafica – Artigianato: diffuse le tabelle retributive

Le Parti Sociali hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del 18 novembre 2024

Il 25 novembre 2024 le associazioni datoriali CIMA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 18 novembre 2024, convenendo le seguenti tabelle retributive.

Tabelle retributive – Imprese artigiane

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi
dal 1° novembre 2026
1A  2.316,86  2.415,24  2.478,48  2.541,72  2.597,94
1B  2.019,29  2.105,03  2.160,15  2.215,27  2.264,27
2  1.894,34  1.974,78  2.026,49  2.078,20  2.124,16
3  1.776,68  1.852,12  1.900,62  1.949,12  1.992,23
4  1.648,56  1.718,56  1.763,56  1.808,56  1.848,56
5 BIS  1.508,00  1.572,03  1.613,19  1.654,35  1.690,94
5  1.441,80  1.503,02  1.542,38  1.581,74  1.616,72
6  1.357,71  1.415,36  1.452,42  1.489,48  1.522,42

Tabelle retributive PMI

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi dal
1° novembre 2026
1 A  2.333,72  2.432,10  2.495,34  2.558,58  2.624,63
1 B  2.033,99  2.119,73  2.174,85  2.229,97  2.287,54
2  1.908,13  1.988,57  2.040,28  2.091,99  2.146,00
3  1.789,61  1.865,05  1.913,55  1.962,05  2.012,70
4  1.660,56  1.730,56  1.775,56  1.820,56  1.867,56
5 BIS  1.518,97  1.583,00  1.624,16  1.665,32  1.708,31
5  1.452,30  1.513,52  1.552,88  1.592,24  1.633,35
6  1.367,60  1.425,25  1.462,31  1.499,37  1.538,08

 

Il Testo unico dei tributi erariali minori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024,n. 279, il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il Testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Il Testo unico in commento è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo:

  • Il Titolo I – imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

  • Il Titolo II – imposta sugli intrattenimenti;

  • Il Titolo III imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati;

  • Nel Titolo IV – imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);

  • Nel Titolo V- imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax);

  • Il Titolo VI – abbonamento alle radioaudizioni (cosiddetto canone RAI);

  • Il Titolo VII – imposta sui servizi digitali;

  • Nel Titolo VIII – tasse sulle concessioni governative;

  • Il Titolo IX – tributi e diritti speciali;

  • Il Titolo X – elenco delle disposizioni da abrogare e decorrenza delle disposizioni.

Il Titolo I del testo unico, che raccoglie negli articoli da 1 a 23 la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in tre Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia”;
– Capo III, “Disposizioni finali”.

Sono qui trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante “Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”) nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

L’articolo 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, in particolare, chiarisce che sono soggette alle imposte stabilite nell’annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell’allegato 1 al Testo unico: 
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; 
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; 
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; 
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l’Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero; 
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento  cui sono addette le persone assicurate.

 

Il Titolo II del Testo unico, reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti (articoli da 24 a 37) ed è suddiviso in due Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Riduzioni ed esenzioni”;

Sono trasferite in questi Titolo le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 640/1972. 

All’artico 24, nello specifico, viene stabilito che sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al Testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

 

Nel Titolo III del Testo unico (articoli da 38 a 40) è riportata la normativa concernente l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati contenuta nell’articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 41, raccoglie le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), contenute nell’articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nel Titolo V (articoli da 42 a 50) sono riportate le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), con aliquota al 0,2% sul valore della transazione, contenute nell’articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). L’articolo 42 del Testo unico specifica che l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Inoltre, viene chiarito che l’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

Il Titolo VI raccoglie, poi, la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni negli articoli da 51 a 61, nei quali sono trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio D.L. n. 246/1938, convertito dalla Legge n. 880/1938, recante “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

 

Il Titolo VIII contiene, negli articoli da 83 a 91, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative, che raccoglie le previsioni presenti nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 641/1972, nonché le previsioni contenute nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

Il Titolo IX (articoli da 92 a 98) attiene alla normativa dei tributi e diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato”). In tale Titolo sono inoltre raccolte le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:
– l’articolo unico della Legge 15 maggio 1954, n. 228 ( “Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla Legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”);

– l’articolo 7, commi primo e secondo, della Legge 13 luglio 1984, n. 302;
– l’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425.

 

Infine, il Titolo X contiene le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 dell’articolo 99 reca l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
L’articolo 100, infine, prevede che le disposizioni del Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026